
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, mediante delibera, le norme generali per la programmazione delle ispezioni, la metodologia di valutazione del rischio e i limiti massimi di durata delle ispezioni annuali per gli enti.
Le ispezioni saranno pianificate nell'ambito di programmi annuali e mensili.
Le attività di ispezione si baseranno su programmi annuali e mensili, che saranno elaborati dagli ispettorati centrali e locali.
Per gli ispettorati centrali, il programma annuale sarà redatto dall'ispettorato stesso, riceverà un parere consultivo dall'Ispettore Generale e sarà poi approvato dal ministro competente. Per gli ispettorati locali, il programma annuale sarà approvato dal sindaco, anche in questo caso previo parere consultivo dell'Ispettore Generale. Quest'ultimo avrà anche il compito di vigilare sull'attuazione dei programmi, al fine di evitare controlli ripetuti non necessari e sovrapposizioni tra gli organi di controllo.
Sono state fissate le scadenze per la stesura e l'approvazione dei progetti.
La decisione definisce anche il calendario procedurale per la programmazione delle attività di ispezione. Gli ispettorati centrali e locali devono presentare il programma annuale di ispezioni tematiche entro il 15 ottobre dell'anno precedente, mentre l'Ispettorato generale deve fornire un parere consultivo entro 5 giorni lavorativi. Il programma annuale deve poi essere approvato entro il 24 dicembre tramite il sistema "e-Inspection".
Per i programmi mensili, gli ispettorati centrali devono presentarli entro il 15 del mese precedente, mentre l'Ispettorato Generale deve approvarli entro il 18 dello stesso mese, o comunque entro e non oltre 3 giorni dalla data di inserimento nel sistema. Per gli ispettorati locali, il programma mensile deve essere inviato per parere entro il 10 del mese precedente.
Il rischio diventa il nuovo criterio di selezione dei soggetti
La decisione definisce una nuova metodologia di valutazione del rischio. Secondo tale metodologia, le ispezioni non saranno più pianificate esclusivamente su base di routine, ma individuando i settori, gli enti e le strutture che presentano il rischio maggiore per l'interesse pubblico e per i legittimi interessi dei cittadini e delle imprese.
La decisione suddivide i fattori di rischio in due gruppi principali: fattori relativi alla probabilità di non conformità e fattori relativi agli effetti della non conformità. In altre parole, non verrà valutata solo la probabilità che un'entità non rispetti i requisiti di legge, ma anche il danno che potrebbe derivarne in caso di non conformità. A tal fine, verranno utilizzati indicatori misurabili e verificabili, che saranno inclusi in un sistema di punteggio e in una matrice di valutazione del rischio specifica.
Gli organi di controllo dovranno aggiornare costantemente i fattori e gli indicatori di rischio, sulla base dello storico delle ispezioni, delle modifiche legislative e delle nuove evidenze sull'impatto delle attività delle entità.
Le ispezioni non programmate sono limitate al 25%.
La decisione stabilisce anche la limitazione delle ispezioni al di fuori del programma. Sebbene gli ispettorati centrali e locali possano effettuare tali controlli conformemente alla legge, il loro numero non deve superare il 25% del numero di ispezioni previste dal programma annuale. L'obiettivo dichiarato è quello di ridurre gradualmente tale percentuale di anno in anno.
Qualora le circostanze richiedano il superamento di tale limite, sarà necessaria l'approvazione dell'Ispettore Generale. In questa categoria rientrano anche le ispezioni effettuate nell'ambito di task force speciali istituite dal Consiglio dei Ministri.
Viene inoltre determinato il tempo massimo di permanenza nel soggetto.
La decisione stabilisce inoltre i limiti massimi consentiti per la durata delle ispezioni annuali, collegandoli alle dimensioni dell'azienda e al livello di rischio derivante dalla sua attività. Nel determinare tale durata, si terrà conto di una serie di fattori, tra cui la categoria fiscale, il tipo di licenza, la quantità di produzione o di prodotti immessi sul mercato, le caratteristiche dell'attività e il rischio che ne può derivare.
Secondo le categorie definite nella decisione, le entità ad altissimo rischio potranno essere ispezionate per un periodo compreso tra 13 e 15 giorni all'anno. Per le entità ad alto rischio, la durata sarà compresa tra 9 e 12 giorni. Per la categoria a rischio medio è previsto un periodo di 7-8 giorni, mentre per le entità a basso rischio il periodo massimo di ispezione annuale sarà di 6 giorni.
Le nuove norme e procedure stabilite nella presente decisione entreranno in vigore solo dopo che il sistema "e-Inspection" migliorato sarà operativo. /ecofin.al
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